META CONFUSION – Metaversi tra contratti e NFTs

Ultimamente più si parla di metaversi e più si percepisce come molti non hanno chiaro questo concetto.

 

Noi in studio la chiamiamo “metaconfusion”, tra concetti astratti, contratti e vendite di NFTs proprio al loro interno. Ma quando viene commisionata la creazione di un metaverso, è chiaro di cosa si parla e quali caratteristiche ha il metaverso acquistato? cosa si può fare?

Per metaverso si intende l’insieme di ambienti digitali visitabili tramite realtà virtuale o realtà aumentata, ancora spesso scollegati tra di loro e costruiti intorno a diversi progetti, ecosistemi, regole o economie virtuali.

“Metaverse” è un termine coniato da Neal Stephenson nel libro appartenente alla cultura cyberpunk “Snow Crash” (1992), descritto dall’autore come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. Il Metaverso dunque si sviluppa nel digitale, la sua materia è composta dai dati e dalle informazioni, in stretta correlazione con l’universo dell’oggettivo, la sua struttura è spazio-temporale, la stessa dell’universo fisico. È una struttura composta da lunghezza, larghezza, profondità e tempo: il cyberspazio, sostanzialmente un universo creato e alimentato dalle reti globali di comunicazione.

 

 

I metaversi hanno un loro senso se creati come piattaforme Web3 ovvero “network costruiti su Internet che usano meccanismi di consenso come la blockchain e permettono di impiegare le criptovalute per incentivare la collaborazione di tutti i membri del network”.

La Blockchain, (letteralmente “catena di blocchi”) sappiamo che è una struttura dati condivisa e “immutabile”. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Il suo contenuto una volta scritto tramite un processo normato, non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intero processo. Tali tecnologie sono incluse nella più ampia famiglia dei Distributed Ledger, ossia sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete.

Dopo queste brevi premesse facciamo un pò di chiarezza.

In questo momento, tutto ciò che è chiamato metaverso, ma non è in Web3 e non è creato con meccanismo di consenso distribuito in blockchain, può essere definito come una piattaforma e configurazione grafica, ovvero uno o una rete di mondi e simulazioni 3D renderizzati in tempo reale che supportano la continuità dell’identità, degli oggetti e può essere sperimentato sincronicamente da un numero effettivamente illimitato di utenti, ognuno con un senso individuale di presenza.

Avere un metaverso non creato nativamente in DLT, comporta la possibilità di trasportare nel proprio metaverso NFT creati esternamente solo se quello stesso metaverso è predisposto ad avere un bridge (in lettura) alla blockchain , ma, ovviamente, non permette di vendere concretamente porzioni del metaverso sotto forma di NFT nativi.

Questo sembra scontato, ma per molti non lo è. Il motivo fondamentale è perché un metaverso non in Web3 non è una piattaforma e un mondo persistente e distribuito, ma insiste su un server proprietario ed è legato alla tecnologia sottostante a tutte le conseguenze contrattuali tra i soggetti che lo hanno creato commissionato e ospitato sul server .

Quindi dal punto di vista giuridico se viene creato un metaverso non in web 3, come si regolano i diritti di proprietà intellettuale?

Certamente si tratta di un contratto di servizi e consulenza laddove la creazione della piattaforma metaverso 3d è una customizzazione grafica di una piattaforma realizzata su indicazione e commissione del cliente e che risponda a specifiche esigenze, fermo restando i diritti su ciascuna licenza dei software sottostanti utilizzati dal fornitore per la sua creazione.

Pertanto, ci sarà da specificare nelle condizioni contrattuali, che il diritto d’autore su quella specifica realizzazione grafica spetta al Committente così come dunque la titolarità e tutti i diritti di sfruttamento economico e affrontare anche la questione della proprietà intellettuale rispetto all’uso dei software per la sua realizzazione da parte del Fornitore.

In base a ciò dovranno essere stabilite tutte le responsabilità contrattuali non solo sulla corretta realizzazione del metaverso in sè, ma le varie manleve rispetto all’uso e alle azioni che il Commitente, titolare del metaverso potrà porre proprio all’interno del mondo in 3d e altresì anche rispetto all’uso della piattaforma da parte degli utenti proprio per la caratteristica di piattaforma di interazione multiutente

Tra queste ovviamente vi è da porre particolare attenzione all’uso di marchi e privative incorporate nel metaverso stesso anche, a volte, su indicazione del Commitente.

Pensiamo poi ad affrontare la questione dell’hosting del trattamento dei dati se il tutto è sui server del Fornitore.

 

 

Adesso arriviamo alla questione problematica, ovvero la creazione e uso di NFT legati ad un ambiente non DLT.

Spesso questi “metaversi” non creati in Web3 possono prevedere importazione in lettura degli NFT mintati ad esempio su Open Sea e detenuti nei wallet degli utenti, ma ovviamente non è possibile creare Non Fungibile Token di porzioni del metaverso come ad esempio terreni, case uffici ecc.. (come negli ecosistemi ad esempio di Sandbox, Decentraland ecc) questo perché queste rappresentazioni 3d non sono persistenti e non insistono su una tecnologia decentralizzata.

In Web 3 infatti, il token venduto insiste proprio sui dati di identificazione di quella porzione digitale di Metaverso e dunque potrà essere messo in staking, venduto o trasferito da un utente all’altro con cambio di ownership. Di contro in un Metaverso tradizionale questo non è permesso. La vendita di NFT potrebbe solo prevedere la creazione di un NFT con l’immagine di un asset non nativo rappresentativo dello spazio virtuale venduto all’utente terzo, ovvero potrebbe rappresentare una modalità di pagamento/ricevuta dell’accordo che però consigliamo di regolare con separato atto scritto tra le parti, in modo da chiarire, con trasparenza, l’oggetto della vendita e le responsabilità reciproche.

 

Se sei creatore di metaversi o pensi di acquistare un metaverso e vuoi approfondire gli aspetti legali e tutele contrattuali puoi parlarne con noi o scriverci alla nostra mail

 

 

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