Startup innovativa come retribuire le collaborazioni esterne con quote

I piani di incentivazione in equity

  1. Introduzione

Il d.l. 179/2012 prevede un regime agevolativo (in termini fiscali e contributivi) in materia di remunerazione ed incentivazione di dipendenti, collaboratori e prestatori di servizi esterni alle società che abbiano la qualifica di “startup innovativa” o di “incubatore certificato”.

La ragione di tale disciplina di favore è costituita dalla volontà del Legislatore di mettere a disposizione di startup innovative e incubatori certificati degli strumenti efficienti per “fidelizzare” e “incentivare” il management ovvero il personale altamente qualificato ritenuto strategico per l’impresa, che siano collegati anche “all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni” (art. 28 d.l. 179/2012).

A tal proposito gli artt. 27 e ss. del d.l. 179/2012 prevedono la possibilità per la startup innovativa di retribuire il proprio dipendente o collaborate, in ragione dell’attività lavorativa svolta, sulla base di una retribuzione fissa (rappresentata dal almeno il minimo tabellare previsto dal rispettivo contratto di lavoro) ed una componente variabile, determinata dall’assegnazione, al predetto dipendente/collaboratore, di azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi della startup innovativa o incubatore certificato.

 

  1. Piani di incentivazione del personale

In questo senso, assumono particolare rilevanza i c.d. “piani di incentivazione del personale”: il citato art. 27, stabilisce un regime fiscale e contributivo agevolato per quei piani di incentivazione che siano basati sull’assegnazione di azioni, quote e simili ai seguenti soggetti (beneficiari):

  • Amministratori;
  • Dipendenti (sia che siano a tempo determinato sia indeterminato o anche part-time);
  • Collaboratori continuativi;
  • Fornitori della stessa startup innovativa o dell’incubatore certificato.

L’agevolazione è rappresentata dal fatto che i redditi di lavoro derivanti dall’assegnazione da parte della startup o dell’incubatore certificato “di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio del diritto di opzione attributi per l’acquisto di tali strumenti finanziari” (art. 27) non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti sia ai fini fiscali sia contributivi.

 

Affinché tale regime agevolativo sia applicabile, i suddetti strumenti finanziari partecipativi dovranno necessariamente provenire da uno dei seguenti soggetti:

  1. Dalla stessa startup innovativa;
  2. Da una società controllata dalla suddetta startup;
  3. Da una società che controlla direttamente la startup innovativa;
  4. Da una società che è controllata dalla stessa società che controlla anche la startup innovativa (es. emittente è B, la quale è controllata da A. A è la controllante anche di C. C è la startup innovativa).

 

  1. Tipologia di strumenti finanziari oggetto di offerta

Gli strumenti finanziari partecipativi che potranno essere offerti dalla società ai predetti soggetti sono:

  • Azioni o quote della Startup innovativa: oggetto di assegnazione potranno essere sia azioni/quote ordinarie sia azioni/quote speciali. A condizione che detta facoltà sia già prevista all’interno dello statuto della società. Valga tuttavia rilevare come non potranno essere attribuiti con le suddette azioni/quote delle percentuali maggiorate di dividendi per i primi cinque anni dalla costituzione della società;
  • Stock option: al beneficiario, conferisce il diritto di sottoscrivere azioni o quote di futura emissione della startup innovativa, ad un prezzo fissato (generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato). Spesso e volentieri le predette azioni/quote sono concesse a titolo gratuito. È possibile che per l’esercizio del diritto di stock option sia previsto un termine di maturazione “vesting period”. Tale periodo generalmente coincide con la permanenza del rapporto di lavoro per un certo lasso di tempo a cui può accompagnarsi anche la previsione, quale requisito, del raggiungimento di determinati obiettivi di performance (siano essi del lavoratore e/o dell’azienda);
  • Restricted stock e restricted stock unit: trattasi, le prime, di azioni o quote il cui trasferimento o la percezione dei relativi dividendi è soggetto a limitazioni specifiche. Detti limiti decadono dal momento in cui è trascorso un certo periodo temporale previsto dalla società. Le restricted stock unit, a differenza delle prime, attribuiscono al beneficiario la facoltà di ottenere – in un momento successivo alla loro attribuzione – la titolarità effettiva di azioni o quote solo alla scadenza del periodo di maturazione prestabilito dalla società;
  • Strumenti finanziari partecipativi: alle startup è concesso di emettere strumenti finanziari partecipativi, a patto che le relative caratteristiche, modalità, termini e condizioni siano espressamente previsti nello statuto ed altresì in un regolamento ad hoc. Detti strumenti non consentono di attribuire al beneficiario la qualifica di “socio” né tantomeno consento al predetto di partecipare al capitale sociale. Possono però conferire diritti patrimoniali e/o amministrativi. Ciò detto, il relativo regolamento di emissione potrebbe prevedere condizioni (sia inteso quale evento della società es. un avvicendamento nel cda della startup, sia al raggiungimento di livelli di performance della società) al ricorrere delle quali si determini una conversione di detti strumenti in azioni o quote che attribuiscano al beneficiario la qualità di socio[1].

 

  1. Modalità di assegnazione

  • L’assegnazione di azioni o quote può avvenire mediante:
  • Aumento di capitale a titolo gratuito (aumento di capitale nella misura degli utili distribuibili), con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci;
  • Aumento di capitale a titolo oneroso (a pagamento): offerte in sottoscrizione ai lavoratori della startup innovativa o dell’incubatore certificato, con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
  • Le quote o le azioni potranno altresì essere assegnate a seguito di una operazione di acquisto e cessione di azioni/quote proprie da parte della startup innovativa: l’operazione sarà di competenza dell’assemblea ordinaria dei soci e l’acquisto potrà avvenire, anche qui, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito;
  • Con riguardo alle attribuzioni di stock option, di restricted stock o restricted stock unit: le azioni o le quote promesse, nel contesto dei relativi piani di stock, potranno essere assegnate secondo le modalità di cui sopra.
  • Strumenti finanziari partecipativi: l’assegnazione dovrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci della startup innovativa.

 

  1. Il Work for Equity

Particolarmente interessante è poi il c.d. Work for Equity, si tratta di una modalità, per la startup innovativa, di remunerare una collaborazione esterna (attività prestata da consulenti, professionisti, fornitori di opere e prestatori di servizi che siano diversi da dipendenti e collaboratori continuativi) mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi (è escluso invece il diritto di opzione) quale pagamento (totale o anche parziale) della prestazione ricevuta.

 

Come per i piani di incentivazione del personale, anche l’adozione di politiche di work for equity da parte della startup innovativa o incubatore certificato, dovrà essere espressamente prevista dallo statuto della società.

Circa le modalità di assegnazione di azioni o quote relativamente ai piani di Work for Equity, si rimanda a quanto indicato al punto 4.

 

Sono evidenti i vantaggi in termini di liquidità per la startup innovativa, la quale potrà avvalersi dell’attività di consulenti o professionisti esterni senza dover sostenere immediatamente i costi della prestazione, fermo restando l’applicazione dell’IVA da parte del professionista[2].

 

  1. Ambito di applicazione della disciplina agevolativa

La disciplina agevolativa è applicabile per le startup innovative siano esse costituite in forma di srl o spa, nonché per le società che abbiano la qualifica di PMI innovative. Non è invece applicabile a quelle società che abbiano scelto la forma giuridica e relativo regime delle società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.).

 

[1]                Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity. Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di stratup innovative e incubatori certificati, Ministero dello Sviluppo economico – Segreteria tecnica del Ministero, 24 marzo 2014.

[2]                P. CEROLI, L. MILETTA, Agevolazioni per le assunzioni e i redditi da lavoro, Edicola Fisco, Instant, n. 22, pag. 35-41 [BANCADATI24 – Gruppo 24 ORE]

 

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